Il comma 6 dell’articolo 104 della Legge di Bilancio 2025 prevede che per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, gli enti locali debbano costituire un fondo di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica come definito dal comma 5 dello stesso articolo, da iscrivere nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all’articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell’articolo 162, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000
Infine, Il comma 11 autorizza l’aggiornamento degli schemi di rendiconto e del bilancio di previsione degli enti territoriali, a fine di consentire le verifiche del rispetto dell’equilibrio di bilancio e/o dell’accantonamento al fondo sulla base dei rendiconti trasmessi alla Bdap. All’aggiornamento si provvede entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio 2025 con apposito DM.
La disposizione prevede, inoltre, i tempi e le modalità per l’iscrizione del fondo nel bilancio di previsione 2025-2027, stabilendo che gli enti locali iscrivono il fondo entro 30 giorni dal riparto del contributo con variazione di bilancio approvata dal Consiglio;
Il successivo comma 7 disciplina la destinazione del fondo prevedendo che:
− per gli enti in avanzo o con risultato di amministrazione pari a zero alla fine dell’esercizio precedente, il fondo confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell’esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito;
− per gli enti in disavanzo alla fine dell’esercizio precedente, il fondo costituisce un’economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione.